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Revoca dell'amministratore nel caso di mancato aggiornamento formativo periodico.

  • roberto2403
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Una recente decisione del Tribunale di Patti riafferma un principio cardine nella disciplina dell’amministrazione condominiale: l’amministratore che non dimostra di aver assolto all’obbligo formativo periodico previsto dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile può essere revocato giudizialmente, indipendentemente dal fatto che i condòmini fossero o meno consapevoli della mancanza di tale requisito al momento della nomina o della conferma.

La pronuncia ribadisce un concetto essenziale: la professionalità dell’amministratore non può essere presunta, ma deve essere comprovata attraverso l’assolvimento di precisi obblighi normativi, tra cui l’aggiornamento periodico previsto dalla legge.

Tale obbligo non ha una funzione burocratica, bensì una finalità sostanziale di tutela: garantire una gestione competente e trasparente della cosa comune e assicurare ai condòmini la corretta amministrazione dei propri interessi.


 In questo contesto, lo Studio Immogest S.a.s. si distingue per la propria attenzione alla formazione continua, riconoscendo da sempre l’attività formativa come valore prioritario e garantendo la piena conformità alle previsioni normative vigenti, dichiarandolo in modo trasparente in occasione di ogni nomina o riconferma dell’incarico.

 
 
 

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