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Spese personali e limiti dell’assemblea condominiale

  • 5 feb
  • Tempo di lettura: 1 min

Con la sentenza n. 1701 del 22 dicembre 2025, il Tribunale di Padova (Sez. I) ha ribadito che l’assemblea condominiale non può imputare al singolo condomino spese di natura personale.

Ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’assemblea può deliberare esclusivamente spese condominiali, da ripartire secondo i criteri di cui all’art. 1123 c.c., salvo deroga ammessa solo con unanimità dei consensi o tramite regolamento condominiale contrattuale.

L’imputazione arbitraria di spese individuali configura una forma illegittima di “autodichia condominiale”, con invasione dei diritti patrimoniali del singolo. Ne consegue la nullità della delibera che approvi un bilancio contenente spese personali prive di un valido titolo giuridico.

Diverso è il caso delle spese legali liquidate dal Giudice in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c.: tali spese possono essere legittimamente addebitate al condomino moroso. Restano invece nulle le delibere che addebitano spese stragiudiziali autoliquidate (diffide, mediazioni), in quanto lesive dei diritti individuali.

 
 
 

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